PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali ed affettive».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 28-bis. - (Visite al detenuto). - 1. Al fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui previsti dall'articolo 18 della presente legge e dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il detenuto ha diritto a godere di una visita al mese, della durata non inferiore alle quattro ore consecutive, da parte del proprio coniuge o convivente, in locali idonei e senza alcun controllo visivo.
      2. I detenuti hanno diritto a trascorrere con la famiglia la terza domenica di ogni mese, a partire dalle ore 14.00, nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza.
      3. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun detenuto od internato il diritto di cui al comma 2, la direzione del carcere predispone un apposito calendario delle visite utilizzando il sistema delle rotazioni».

 

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Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 30-quinquies. - (Permessi per visite ai familiari o conviventi). - 1. Al detenuto in espiazione di pena che abbia manifestato una particolare intensità di rapporti con il coniuge, con il convivente o con i familiari, il giudice di sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione».

Art. 4.

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate modificazioni agli articoli 37 e 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nel senso di prevedere, rispettivamente, che i coniugi e i conviventi che siano entrambi detenuti hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili e che, per il detenuto o internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica è pari a sei minuti di effettiva conversazione per ciascun colloquio ordinario non effettuato.